L’annosa questione dell’inquadramento giuridico dei monopattini elettrici viene definita una volta per tutte nel punto 75 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, N.160), che così recita:
I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Per la verità la questione non ha molto a che vedere con gli equilibri di finanza pubblica (ma con il buon senso e l’equilibrio di giudizio sì).
I limiti dei monopattini definiti nella legge di bilancio
Ma quali sarebbero, questi limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019 ?
Eccoli:
- il motore non può avere potenza nominale massima superiore a 500 W
- deve esserci un segnalatore acustico (delle cui caratteristiche però nel decreto non si dice nulla)
- Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i monopattini sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
- non possono essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi.
- I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell’ambito della sperimentazione di cui all’art. 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.
- I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE.
Concluso il periodo di sperimentazione, in attesa dell’Interpretazione Autentica
La sperimentazione di cui si parla nel citato art.1, e che doveva aver luogo a partire dallo scorso luglio (il decreto definiva anche i cartelli che le amministrazioni comunali avrebbero dovuto stampare e installare sul territorio), è superata dall’intervenuta equiparazione dei monopattini alle biciclette (fortunati quei Comuni che non hanno speso per stampare i cartelli a norma, perché oggi, dopo neanche 6 mesi, sarebbero già superati).
In ogni caso, naturalmente in attesa che venga emanata dagli organi competenti una adeguata circolare che sancisca l’Interpretazione Autentica di questa norma, nel testo non si vede alcuna restrizione alla possibilità di sviluppare velocità superiori ai 20 km/h (del resto una simile restrizione non esiste nemmeno per le biciclette).
Monopattini nelle aree pedonali
Solo che per circolare nelle aree pedonali il mezzo deve essere dotato di regolatore di velocità che non consenta il superamento di 6 km/h. Ne deduciamo che in altri luoghi, se tecnicamente possibile con un motore da 500W massimi, nulla osta a viaggiare a velocità arbitrariamente alte.
Sembra superata la restrizione secondo cui i monopattini possono essere usati solo in ambito urbano e solo su strade su cui viga il limite dei 30 km/h, com’era previsto durante la sperimentazione, dato che le biciclette, a cui da oggi i monopattini elettrici sono equiparati, non sono mai state soggette a restrizioni simili.
È confermata la situazione cronica di tardivo inseguimento della realtà da parte del legislatore, che ritiene necessario precisare aspetto e composizione di quello che si considera “monopattino”, casomai qualche cittadino ritenesse di avere difficoltà a riconoscerne uno quando lo vede:
- 1. Manico
- 2. Leva del freno
- 3. Acceleratore
- 4. Display di controllo
- 5. Manubrio
- 6. Cavo elettrico o freno
- 7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell’altezza del manubrio
- 8. Piantone dello sterzo
- 9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
- 10. Forcella anteriore
- 11. Ruote (2 ruote)
- 12. Telaio
- 13. Pedana
- 14. Forcella posteriore
- 15. Gruppo di frenatura principale
- 16. Motore
- 17. Trasmissione
- 18. Batteria
- 19. Parafango
- 20. Rotellina
- 21. Manico per il trasporto
Immagine di apertura Photo by Lucian Alexe on Unsplash